Regio decreto 4758/1887
Art. 57 — La tabella n
Art. 57. La tabella n. XII determina il numero degli ufficiali di ogni grado che, per essere assegnati a servizi militari speciali, indipendentemente dall'arma o dal corpo cui effettivamente appartengono, non possono essere determinatamente compresi nei quadri dei singoli corpi e delle singole armi. Gli ufficiali di qualunque grado addetti al Ministero della Guerra o ad uffici estranei all'esercito non sono compresi nelle tabelle della presente legge.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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