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Regio decreto 4758/1887

Art. 57 — La tabella n

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/57parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 57. La tabella n. XII determina il numero degli ufficiali di ogni grado che, per essere assegnati a servizi militari speciali, indipendentemente dall'arma o dal corpo cui effettivamente appartengono, non possono essere determinatamente compresi nei quadri dei singoli corpi e delle singole armi. Gli ufficiali di qualunque grado addetti al Ministero della Guerra o ad uffici estranei all'esercito non sono compresi nelle tabelle della presente legge.

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