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Regio decreto 4758/1887

Art. 56 — Gli ufficiali veterinari, di cui la tabella n

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/56parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 56. Gli ufficiali veterinari, di cui la tabella n. XI determina il numero per ogni grado, attendono al servizio zooiatrico. Essi sono addetti ai comandi di corpo d'armata, ai corpi delle truppe a cavallo, ai depositi di allevamento cavalli ed alle scuole provviste di cavalli.

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