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Regio decreto 4758/1887

Art. 54 — Gli ufficiali contabili sono esclusivamente tratti dai sottufficiali dell'esercito, e vanno computati nella q…

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/54parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 54. Gli ufficiali contabili sono esclusivamente tratti dai sottufficiali dell'esercito, e vanno computati nella quota dei posti vacanti da sottotenente devoluta ai sottufficiali dell'arma di provenienza.

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