Regio decreto 4758/1887
Art. 54 — Gli ufficiali contabili sono esclusivamente tratti dai sottufficiali dell'esercito, e vanno computati nella q…
Art. 54. Gli ufficiali contabili sono esclusivamente tratti dai sottufficiali dell'esercito, e vanno computati nella quota dei posti vacanti da sottotenente devoluta ai sottufficiali dell'arma di provenienza.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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