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Regio decreto 4758/1887

Art. 53 — Gli ufficiali contabili, di cui la tabella n

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/53parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 53. Gli ufficiali contabili, di cui la tabella n. X determina il numero per ogni grado, attendono al servizio della contabilita' nei corpi dell'esercito, nelle scuole, negli ospedali e nei magazzini centrali militari. Attendono pure al servizio delle sussistenze militari.

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