Regio decreto 4758/1887
Art. 43 — Due dei reggimenti del genio si compongono ciascuno di uno stato maggiore, sei brigate zappatori (diciotto co…
Art. 43. Due dei reggimenti del genio si compongono ciascuno di uno stato maggiore, sei brigate zappatori (diciotto compagnie), una brigata treno (due compagnie) e un deposito.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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