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Regio decreto 4758/1887

Art. 43 — Due dei reggimenti del genio si compongono ciascuno di uno stato maggiore, sei brigate zappatori (diciotto co…

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/43parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 43. Due dei reggimenti del genio si compongono ciascuno di uno stato maggiore, sei brigate zappatori (diciotto compagnie), una brigata treno (due compagnie) e un deposito.

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