Regio decreto 4758/1887
Art. 42 — Gli ufficiali superiori ed inferiori del genio assegnati agli uffici degli ispettori, ai comandi territoriali…
Art. 42. Gli ufficiali superiori ed inferiori del genio assegnati agli uffici degli ispettori, ai comandi territoriali ed alle direzioni territoriali del genio, ed alla direzione delle officine di costruzione del materiale del genio, e gli ufficiali del genio allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, costituiscono lo stato maggiore dell'arma del genio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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