Regio decreto 4758/1887
Art. 39 — L'arma del genio, di cui la tabella n
Art. 39. L'arma del genio, di cui la tabella n. VI determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta di: a) un ispettore generale (tenente generale); b) un ispettore delle truppe del genio (tenente generale e maggiore generale); c) un ispettore delle direzioni territoriali del genio, delle fortezze e dei fabbricati (tenente generale o maggiore generale); d) uffici degli ispettori; e) comandi territoriali del genio; f) direzioni territoriali del genio; g) una direzione delle officine di costruzione del materiale del genio; h) quattro reggimenti del genio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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