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Regio decreto 4758/1887

Art. 38 — Due dei reggimenti d'artiglieria da fortezza si compongono ciascuno di uno stato maggiore, quattro brigate (s…

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/38parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 38. Due dei reggimenti d'artiglieria da fortezza si compongono ciascuno di uno stato maggiore, quattro brigate (sedici compagnie da fortezza) e un deposito. Gli altri tre reggimenti si compongono ciascuno di uno stato maggiore, tre brigate (dodici compagnie da fortezza) e un deposito.

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