Regio decreto 4758/1887
Art. 23 — Ciascun reggimento bersaglieri si compone di uno stato maggiore, tre battaglioni (ciascuno di quattro compagn…
Art. 23. Ciascun reggimento bersaglieri si compone di uno stato maggiore, tre battaglioni (ciascuno di quattro compagnie) e un deposito.
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- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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