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Regio decreto 4758/1887

Art. 22 — Ciascun reggimento di fanteria di linea si compone di uno stato maggiore, tre battaglioni (ciascuno di quattr…

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Art. 22. Ciascun reggimento di fanteria di linea si compone di uno stato maggiore, tre battaglioni (ciascuno di quattro compagnie) e un deposito.

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