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Regio decreto 4758/1887

Art. 111 — Gli attuali maestri civili di calligrafia e di ballo saranno conservati, sino ad estinzione, in eccedenza al …

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Art. 111. Gli attuali maestri civili di calligrafia e di ballo saranno conservati, sino ad estinzione, in eccedenza al quadro organico stabilito pei maestri civili dalla tabella n. XV annessa alla presente legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 luglio 1887. UMBERTO. E. Bertole-Viale. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

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