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Regio decreto 4758/1887

Art. 110 — Transitoriamente e fino alla costituzione definitiva dei reggimenti d'artiglieria da campagna contemplati nel…

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/110parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 110. Transitoriamente e fino alla costituzione definitiva dei reggimenti d'artiglieria da campagna contemplati nella presente legge, possono essere costituite, corrispondentemente ad ogni reggimento d'artiglieria da campagna, altrettante direzioni del materiale.

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