Regio decreto 4758/1887
Art. 104 — La truppa di complemento e' costituita dagli uomini delle classi di 2ª categoria non ancora ascritte alla mil…
Art. 104. La truppa di complemento e' costituita dagli uomini delle classi di 2ª categoria non ancora ascritte alla milizia territoriale e da quelli di 1ª categoria che risultassero in eccedenza alla forza comportata dalle unita' organiche dell'esercito permanente e della milizia mobile. Puo' essere impiegata in qualunque servizio di guerra.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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