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Regio decreto 4758/1887

Art. 103 — Gli ufficiali e la truppa di complemento servono a portare e mantenere in completo in tempo di guerra i corpi…

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Art. 103. Gli ufficiali e la truppa di complemento servono a portare e mantenere in completo in tempo di guerra i corpi dell'esercito permanente e della milizia mobile.

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