Regio decreto 1103/1882
Art. 94 — Prima di ammettere un mandato a pagamento l'ufficiale postale deve accertarsi:
Art. 94. Prima di ammettere un mandato a pagamento l'ufficiale postale deve accertarsi: 1. Che il mandato sia emesso dalla competente autorita' giudiziaria avente giurisdizione nel mandamento dove e' posto l'ufficio postale; che contenga tutte le necessarie indicazioni e sia scritto in carattere intelligibile, e senz'alcuna alterazione; 2. Che non sia scaduto il termine di due o di sei mesi a seconda dei casi, come e' determinato dall'articolo 149 della tariffa penale per la riscossione; 3. Che le firme del magistrato e del cancelliere siano autentiche; 4. Che la persona la quale si presenta ad esigere sia la medesima a cui favore fu emesso il mandato.
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