Regio decreto 1103/1882
Art. 93 — L'ufficio postale che a' termini dell'articolo precedente avra' eseguiti pagamenti per spese di giustizia, ve…
Art. 93. L'ufficio postale che a' termini dell'articolo precedente avra' eseguiti pagamenti per spese di giustizia, versa come danaro i mandati quitanzati, colle stesse norme che dall'articolo 465 e seguenti del regolamento generale di Contabilita' sono prescritte per i ricevitori del registro.
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