Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1103/1882Art. 84
Regio decreto 1103/1882

Art. 84 — Nessuna somma puo' essere prelevata dai libretti senza apposito ordine in iscritto staccato dal registro a ma…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/84parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 84. Nessuna somma puo' essere prelevata dai libretti senza apposito ordine in iscritto staccato dal registro a matrice di cui nell'articolo 33, n. 6, e firmato dai pretori o dai presidenti dei Tribunali o delle Corti, secondo i casi. Per il pagamento di spese giudiziali, gli ordini possono essere fatti a favore dei cancellieri od a favore delle parti alle quali debbono essere eseguiti i pagamenti; per le restituzioni di depositi, o di residui di essi, gli ordini devono sempre essere fatti direttamente a favore delle parti. Di ciascun ordine e' dato immediatamente avviso all'ufficio postale.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1103/1882 · fonte Normattiva ↗

← Art. 83 Art. 85 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.