Regio decreto 1103/1882
Art. 83 — Ogni qualvolta risulti al cancelliere che nell'ufficio di posta la somma dei depositi eseguiti in un giorno s…
Art. 83. Ogni qualvolta risulti al cancelliere che nell'ufficio di posta la somma dei depositi eseguiti in un giorno superi lire 5000, deve, se il detto ufficio non e' in capoluogo di provincia, informarne il pretore od il presidente del Tribunali o della Corte il quale ne da' immediata partecipazione alla Direzione delle poste della provincia, possibilmente per telegrafo.
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