Regio decreto 1103/1882
Art. 78 — Per l'esecuzione di quanto e' prescritto nei precedenti articoli, ciascuna cancelleria tiene un conto corrent…
Art. 78. Per l'esecuzione di quanto e' prescritto nei precedenti articoli, ciascuna cancelleria tiene un conto corrente infruttifero pei depositi giudiziari col locale ufficio di posta, o con una di questi se ve ne hanno piu'. Tutti i depositi sono portati a credito della cancelleria, aia che le parti li abbiano fatti nelle cancellerie stesse, e queste li abbiano successivamente versati agli uffici di posta, sia che le parti medesime li abbiano fatti direttamente negli uffici predetti.
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