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Regio decreto 1103/1882

Art. 78 — Per l'esecuzione di quanto e' prescritto nei precedenti articoli, ciascuna cancelleria tiene un conto corrent…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/78parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 78. Per l'esecuzione di quanto e' prescritto nei precedenti articoli, ciascuna cancelleria tiene un conto corrente infruttifero pei depositi giudiziari col locale ufficio di posta, o con una di questi se ve ne hanno piu'. Tutti i depositi sono portati a credito della cancelleria, aia che le parti li abbiano fatti nelle cancellerie stesse, e queste li abbiano successivamente versati agli uffici di posta, sia che le parti medesime li abbiano fatti direttamente negli uffici predetti.

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