Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1103/1882Art. 77
Regio decreto 1103/1882

Art. 77 — Nel caso di deposito in valute non aventi corso nel Regno, i cancellieri le consegnano al locale ufficio di p…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/77parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 77. Nel caso di deposito in valute non aventi corso nel Regno, i cancellieri le consegnano al locale ufficio di posta, che le invia alla Direzione generale. Questa ne cura il cambio in valute nazionali, e ne trasmette l'importo colla fattura del cambio all'ufficio speditore, che lo inscrive nel conto corrente della cancelleria.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1103/1882 · fonte Normattiva ↗

← Art. 76 Art. 78 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.