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Regio decreto 1103/1882

Art. 41 — Nulla e' innovato quanto ai registri in materia penale indicati nell'articolo 400 del regolamento generale gi…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/41parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 41. Nulla e' innovato quanto ai registri in materia penale indicati nell'articolo 400 del regolamento generale giudiziario. Sono pero' soppressi i registri d'inserzione per le dichiarazioni di appello e di ricorso in cessazione, le quali si uniscono in originale agli atti del procedimento. In tutte le cancellerie e' tenuto apposito registro (Mod. n. 18), nel quale sono notate in ordine strettamente cronologico le dichiarazioni d'appello o di ricorso e la presentazione dei motivi. Le copie autentiche dei Regi decreti di riabilitazione di cui nell'articolo 844 del Codice di procedura penale sono raccolte in apposito volume.

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