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Regio decreto 1103/1882

Art. 40 — Cessa l'obbligo di inscrivere gli atti degli uscieri nel registro cronologico

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/40parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 40. Cessa l'obbligo di inscrivere gli atti degli uscieri nel registro cronologico. Pero', fermo quanto e' disposto nell'articolo 110, n. 3, della legge sulle tasse di registro per gli atti soggetti a registrazione formale, tutti gli atti degli uscieri devono essere inscritti prima di essere eseguiti, ed appena ricevutane la richiesta, nel repertorio prescritto dalle istruzioni Ministeriali del 20 giugno 1877, pubblicate in base al Regio decreto 15 gennaio 1865, n. 2129, e gli uscieri devono presentare simultaneamente il repertorio e gli atti al cancelliere, il quale appone sull'originale e sulla copia il visto colla firma. Quando gli uscieri sono richiesti di eseguire notificazioni di uno stesso atto a piu' persone ed a questo scopo sono necessarie piu' copie dell'atto medesimo, devono presentare tutte le copie preventivamente al cancelliere, il quale verifica se sono nel numero corrispondente alle persone alle quali deve farsi la notificazione, appone su ciascuna copia un numero speciale progressivo oltre al numero del repertorio, e si firma sull'originale e sulle copie. Quando non sia possibile inscrivere un atto nel repertorio prima dell'esecuzione, lo si inscrive nel giorno stesso in cui fu eseguito od appena l'usciere sia rientrato in residenza, facendo del motivo del ritardo annotazione nella colonna delle osservazioni. Le contravvenzioni a queste disposizioni commesse dagli uscieri e dal cancelliere o dal funzionario specialmente incaricato sono punite a' termini dell'articolo precedente.

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