Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1103/1882Art. 38
Regio decreto 1103/1882

Art. 38 — Nel registro cronologico, di cui nel n.1 dell'articolo 33, devono essere inscritti, immediatamente dopo la lo…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/38parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 38. Nel registro cronologico, di cui nel n.1 dell'articolo 33, devono essere inscritti, immediatamente dopo la loro formazione, soltanto gli atti originali compilati dai cancellieri o compiuti col loro intervento in materia contenziosa, di onoraria giurisdizione e di esecuzione, tanto se scritti in carta filigranata quanto se in carta libera. In margine di ciascun atto deve essere indicato il numero di inscrizione nel registro cronologico.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1103/1882 · fonte Normattiva ↗

← Art. 37 Art. 39 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.