Regio decreto 1103/1882
Art. 38 — Nel registro cronologico, di cui nel n.1 dell'articolo 33, devono essere inscritti, immediatamente dopo la lo…
Art. 38. Nel registro cronologico, di cui nel n.1 dell'articolo 33, devono essere inscritti, immediatamente dopo la loro formazione, soltanto gli atti originali compilati dai cancellieri o compiuti col loro intervento in materia contenziosa, di onoraria giurisdizione e di esecuzione, tanto se scritti in carta filigranata quanto se in carta libera. In margine di ciascun atto deve essere indicato il numero di inscrizione nel registro cronologico.
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