Regio decreto 1103/1882
Art. 37 — I cancellieri delle Corti di appello devono tenere, oltre i registri indicati nell'articolo 33, anche quelli …
Art. 37. I cancellieri delle Corti di appello devono tenere, oltre i registri indicati nell'articolo 33, anche quelli di cui nei numeri 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 35, piu' il registro per la trascrizione dei Regi decreti di legittimazione, e conservano, come i cancellieri dei Tribunali civili, gli atti nei distinti volumi accennati sotto le lettere a, b, e, d, e ed e dell'articolo medesimo.
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