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Regio decreto 1103/1882

Art. 33 — In ogni cancelleria si devono tenere, oltre quelli prescritti da leggi e regolamenti speciali, i seguenti reg…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/33parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 33. In ogni cancelleria si devono tenere, oltre quelli prescritti da leggi e regolamenti speciali, i seguenti registri: 1° Registro cronologico (Mod. n. 2); 2° Registro delle richieste e delle spedizioni delle copie (Mod. n. 3); 3° Registro o protocollo della corrispondenza del cancelliere (Mod. n. 4); 4° Registro delle permissioni di assenza, anche all'effetto di cui nell'articolo 100 del regolamento generale giudiziario (Mod. n. 5); 5° Registro a matrice per i depositi giudiziari (Mod. n. 6); 6° Registro a matrice per gli ordini di restituzione dei depositi (Mod. n. 7); 7° Registro di discarico dei depositi (Mod. n. 8); 8° Registro delle spese d'ufficio (Mod. n. 9); 9° Registro a matrice per i buoni per le spese d'ufficio (Mod. n. 10); 10. Registro dei processi verbali di giuramento o di immissione in possesso dei funzionari ed uffiziali giudiziari di cui nell'articolo 43 del regolamento generale giudiziario. Si conservano in speciali volumi: a) Le lettere pervenute alla cancelleria; b) I provvedimenti disciplinari e contravvenzionali. c) Le circolari delle autorita' superiori; d) Le domande per visione e quelle per spedizione di copie, estratti e certificati in materia penale; e) I verbali di giuramento di persone non appartenenti all'ordine giudiziario.

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