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Regio decreto 1103/1882

Art. 32 — In tutte le cancellerie giudiziarie si tengono registri in carta libera per accertare la formazione, la prese…

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Art. 32. In tutte le cancellerie giudiziarie si tengono registri in carta libera per accertare la formazione, la presentazione ed il movimento degli atti e volumi corredati di analoga rubrica alfabetica, per raccogliere e conservare gli atti medesimi.

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