Regio decreto 1103/1882
Art. 32 — In tutte le cancellerie giudiziarie si tengono registri in carta libera per accertare la formazione, la prese…
Art. 32. In tutte le cancellerie giudiziarie si tengono registri in carta libera per accertare la formazione, la presentazione ed il movimento degli atti e volumi corredati di analoga rubrica alfabetica, per raccogliere e conservare gli atti medesimi.
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