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Regio decreto 1103/1882

Art. 30 — Per ogni giudizio di vendita e di graduazione, come per ogni giudizio di distribuzione del denaro ricavato da…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/30parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 30. Per ogni giudizio di vendita e di graduazione, come per ogni giudizio di distribuzione del denaro ricavato dalle esecuzioni mobiliari, e' formato un volume, a' termini degli articoli 234 e 236 del regolamento generale giudiziario, ed i volumi sono conservati in apposite buste, in ordine progressivo. La istanza per la trasmissione del volume nei casi indicati negli articoli 234 e 239 del predetto regolamento e' fatta sulla carta filigranata prescritta dalla legge 29 giugno 1882. La trasmissione pero' e' fatta d'ufficio, senza spesa, con piego raccomandato, ed e' accompagnata da un doppio elenco degli atti. Uno di questi elenchi, firmato dal cancelliere che riceve gli atti, e' restituito a colui che li ha rimessi, il quale lo conserva al posto del volume mancante. Terminato il giudizio d'appello, il cancelliere del Tribunale o della Corte restituisce d'ufficio, senza spesa, il volume al cancelliere mittente che, in prova di ricevuta, gli rimanda l'esemplare dell'elenco che conservava. La trasmissione non e' fatta quando l'appello non impedisce l'esecuzione anche parziale della sentenza di omologazione. In questo caso l'appellante fa a proprie spese estrarre copia di quegli atti che abbiano relazione coi capi appellati, per farne produzione nel giudizio d'appello. In caso di dubbio provvede il presidente del Tribunale.

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