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Regio decreto 1103/1882

Art. 29 — Per la esecuzione di quanto e' prescritto nell'articolo 390 del Codice di procedura civile, il cancelliere ne…

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Art. 29. Per la esecuzione di quanto e' prescritto nell'articolo 390 del Codice di procedura civile, il cancelliere nell'atto stesso in cui appone nella pubblica udienza il visto sulle comparse conclusionali, verifica se ciascuna comparsa abbia la copia in forma legale che dev'essere comunicata all'altra parte; e di questo adempimento prende nota nel foglio d'udienza. In mancanza delle copie legali, l'autorita' giudiziaria applica al procuratore la multa di cui nell'articolo 352 del Codice di procedura civile.

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