Regio decreto 1103/1882
Art. 144 — Le somme dovute per decimo dei diritti di originale e per diritti di copia in materia civile e penale notate …
Art. 144. Le somme dovute per decimo dei diritti di originale e per diritti di copia in materia civile e penale notate a debito e relative ad atti compiuti anteriormente al 1° gennaio 1883, le quali siano ricuperate posteriormente, spettano ai funzionari di cancelleria che prestano servizio al momento in cui avviene la riscossione, e nel giorno stesso in cui vengono dal ricevitore corrisposte a termini dell'articolo 67, sono fra loro divise nelle proporzioni anteriormente stabilite per la ripartizione dei proventi d'ufficio. Il decimo sui diritti d'originale e' dovuto alla cancelleria che ha compilata la nota definitiva. I diritti per le copie sono dovuti ai vari uffici che le rilasciarono. Colle stesse norme sono divise le somme riscosse in applicazione dell'articolo 139 ultimo capoverso della legge di registro e dell'articolo 38 del relativo regolamento dai ricevitori nel caso di spedizione di copie di atti registrati a debito anteriormente al 1883, per richiesta di persone che non godano il beneficio del gratuito patrocinio.
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