Regio decreto 1103/1882
Art. 143 — Per la liquidazione e riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia in materia civile e penale…
Art. 143. Per la liquidazione e riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia in materia civile e penale dovute in forza di titoli di data anteriore al 1° gennaio 1883, i termini fissati dagli articoli 59 e 60 del presente regolamento cominciano a decorrere dall'anzidetto giorno 1° gennaio 1883.
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