Regio decreto 1103/1882
Art. 126 — La Commissione dichiara eleggibili i primi classificati fino alla concorrenza dei posti per i quali e' stato …
Art. 126. La Commissione dichiara eleggibili i primi classificati fino alla concorrenza dei posti per i quali e' stato aperto il concorso, e ne forma l'elenco, copia del quale dal primo presidente della Corte d'appello e' trasmessa al Ministero di Grazia e Giustizia, insieme a copia del verbale di cui all'articolo precedente. Il cancelliere, segretario della Commissione, rilascia all'aspirante dichiarato eleggibile ed anche a quello semplicemente approvato un certificato, col visto del presidente della Commissione, indicante il numero dei voti e il posto ottenuto nella classificazione.
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