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Regio decreto 1103/1882

Art. 125 — Ogni membro della Commissione dispone di dieci voti per l'esame scritto e di altrettanti per l'orale

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/125parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 125. Ogni membro della Commissione dispone di dieci voti per l'esame scritto e di altrettanti per l'orale. Chi non ottenne tre quinti dei voti nell'esame scritto non e' ammesso all'orale. Per essere approvato il candidato deve riportare non meno di tre quinti dei voti in ciascun esame. La graduazione e' determinata dal numero dei voti ottenuti. A parita' di voti la precedenza e' data tenuto conto: 1. Della anzianita' di servizio; 2. Dei voti ottenuti nei precedenti esami; 3. Della licenza liceale o di Istituto tecnico di cui l'aspirante fosse fornito; 4. Della maggiore eta'. Le deliberazioni della Commissione sono raccolte in un verbale che resta depositato nella cancelleria della Corte, ove deve tenersi un elenco degli aspiranti approvati, indicando cognome, nome e paternita' di ciascuno, eta', residenza d'ufficio, la data dell'esame ed i voti riportati nello scritto e nell'orale.

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