Regio decreto 1103/1882
Art. 103 — Quando un cancelliere e' tramutato o cede l'ufficio deve dare conto al suo successore delle somme ricevute ne…
Art. 103. Quando un cancelliere e' tramutato o cede l'ufficio deve dare conto al suo successore delle somme ricevute nell'anno, delle spese fatte e della rimanenza. Il cancelliere che subentra da' quitanza nello stesso registro delle spese d'ufficio.
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