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Regio decreto 1103/1882

Art. 102 — Nelle Corti e nei Tribunali l'Amministrazione e' tenuta da una Commissione composta del presidente, di un con…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/102parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 102. Nelle Corti e nei Tribunali l'Amministrazione e' tenuta da una Commissione composta del presidente, di un consigliere o giudice delegato dal Collegio e del cancelliere. Le spese vengono fatte dal cancelliere al seguito di buono firmato dal presidente e staccata dal registro a matrice di cui nel n. 9 dell'articolo 33. Nelle Preture le spese sono parimenti fatte dal cancelliere sopra Buoni firmati dal pretore. Sorgendo qualche contestazione, provvede il presidente, sentito il procuratore del Re. La somma assegnata per le spese d'ufficio non puo' essere in alcun modo oltrepassata.

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