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Regio decreto 1084/1872

Art. 18 — E' riservata facolta' al Ministro della Guerra di ammettere in qualunque grado del personale civile dell'Isti…

ELI /it/regio-decreto/1872/10/27/1084/art/18parte di Regio decreto 1084/1872
Art. 18. E' riservata facolta' al Ministro della Guerra di ammettere in qualunque grado del personale civile dell'Istituto, e senza esami, ingegneri laureati ed artisti borghesi, nel limite pero' di uno su tre posti vacanti.

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