Regio decreto 1084/1872
Art. 17 — Gli aiutanti geografi, i geografi ed i geografi principali, gli aiutanti topografi, i topografi ed i topograf…
Art. 17. Gli aiutanti geografi, i geografi ed i geografi principali, gli aiutanti topografi, i topografi ed i topografi principali, per conseguire una promozione di grado o di classe, dovranno aver servito almeno due anni nel grado o nella classe inferiore. Le promozioni alle prime classi di ciascun grado saranno fatte per anzianita'. Saranno esclusi dall'avanzamento coloro che se ne rendessero immeritevoli per mala condotta o per difetto d'idoneita'.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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