Regio decreto 4708/1868
Art. 23 — La vendita delle merci e dei mezzi di trasporto sotto semplice sequestro, prima di sentenza, si opera col per…
Art. 23. La vendita delle merci e dei mezzi di trasporto sotto semplice sequestro, prima di sentenza, si opera col permesso e lo intervento dell'Autorita' giudiziaria, a termini dell'art. 89 del Regolamento doganale. Le merci e mezzi di trasporto poi, di cui fosse stata gia' ordinata la confisca con sentenza dei Tribunali o con decisione amministrativa, a senso dell'art. 86 del detto Regolamento doganale, non che quelle altre, le quali, per decisione dell'Autorita' giudiziaria, costituiscano oggetto di pegno e guarentigia pel pagamento del dazio, delle multe e delle spese, saranno vendute con l'opera del Contabile che verra' a tal uopo incaricato dalla Direzione delle Gabelle o dall'Autorita' comunale.
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