Regio decreto 4708/1868
Art. 22 — I crediti dei quali si fa cenno nei precedenti articoli 3 e 5, sia che dipendano da sentenze di Tribunali, si…
Art. 22. I crediti dei quali si fa cenno nei precedenti articoli 3 e 5, sia che dipendano da sentenze di Tribunali, sia che dipendano da ingiunzioni debitamente emesse, dovranno essere inscritti dal Contabile sopra apposito registro, che presenti in modo chiaro e preciso le occorrenti indicazioni, onde tenere l'introito nella dovuta evidenza. Della somma inscritta ne risponde il Contabile fino al regolare esaurimento degli atti esecutivi. Il Ministero delle Finanze potra' autorizzare la depennazione dei crediti non eccedenti le lire 500, quando riconosca l'inutilita' degli atti di esecuzione e non si tratti di multe commutative nel carcere sussidiario, in caso di insolvibilita' del condannato.
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