Regio decreto 4708/1868
Art. 13 — Per l'espropriazione forzata dei beni immobili si osserveranno le formalita' tutte pure prescritte dal libro …
Art. 13. Per l'espropriazione forzata dei beni immobili si osserveranno le formalita' tutte pure prescritte dal libro secondo, titolo terzo del Codice medesimo.
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