Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 4708/1868Art. 12
Regio decreto 4708/1868

Art. 12 — La vendita degli oggetti pignorati si opera colle forme prescritte dagli articoli 623 e seguenti del Codice d…

ELI /it/regio-decreto/1868/11/15/4708/art/12parte di Regio decreto 4708/1868
Art. 12. La vendita degli oggetti pignorati si opera colle forme prescritte dagli articoli 623 e seguenti del Codice di procedura suddetto.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 4708/1868 · fonte Normattiva ↗

← Art. 11 Art. 13 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.