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Regio decreto 2701/1865

Art. 98 — Gli uscieri avranno dritto alla tassa di centesimi dieci per ciascuna inscrizione nel repertorio, la quale sa…

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Art. 98. Gli uscieri avranno dritto alla tassa di centesimi dieci per ciascuna inscrizione nel repertorio, la quale sara' soltanto ripetibile dalle parti o dai condannati.

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