Regio decreto 2701/1865
Art. 97 — Ogni contravvenzione all'articolo precedente sara' punita colle stesse norme stabilite dalla tariffa succitat…
Art. 97. Ogni contravvenzione all'articolo precedente sara' punita colle stesse norme stabilite dalla tariffa succitata nel titolo 4.°, parte IV. Saranno inoltre ai medesimi applicabili le altre disposizioni degli articoli 260 e 261 di questa tariffa.
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