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Regio decreto 2701/1865

Art. 93 — Gli uscieri non possono esigere alcun dritto od indennita' che non sia indicata in questa tariffa, ed in caso…

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Art. 93. Gli uscieri non possono esigere alcun dritto od indennita' che non sia indicata in questa tariffa, ed in caso di contravvenzione a questa disposizione saranno passibili di pena pecuniaria da lire dieci a lire cento oltre a quelle piu' gravi quando si trattasse di reato previsto dal codice penale. Il pubblico ministero ed i pretori dovranno inoltre provvedere per l'immediata restituzione delle somme indebitamente percepite.

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