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Regio decreto 2701/1865

Art. 92 — Quando la corte od il tribunale credera' necessaria la presenza di due uscieri al servizio dell'udienza, ognu…

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Art. 92. Quando la corte od il tribunale credera' necessaria la presenza di due uscieri al servizio dell'udienza, ognuno di essi ricevera' il dritto accordato dall'articolo precedente, e sara' fatta menzione nella nota delle spese dell'ordine dato dal presidente a tale riguardo.

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