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Regio decreto 2701/1865

Art. 88 — Quando gli atti indicati ai numeri 1° e 2° dell'articolo 80 saranno fatti nei comuni ove risiedono gli uscier…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/88parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 88. Quando gli atti indicati ai numeri 1° e 2° dell'articolo 80 saranno fatti nei comuni ove risiedono gli uscieri, questi non potranno esigere alcun dritto di trasferta, a meno che il luogo in cui essi debbono recarsi, si trovi alla distanza di piu' di due chilometri e mezzo dal capoluogo. Non potranno neppure esigere dritto di trasferta per gli atti da essi eseguiti in materia penale quando li compiano in occasione di trasferte per atti in materia civile pei quali sia ad essi rimborsata la dovuta indennita'. Se devono trasferirsi a distanza maggiore e quando eserciteranno le loro funzioni nelle altre comunita', oltre i dritti loro accordati dai numeri 1.° e 2.° del detto articolo 80 gli uscieri esigeranno anche un dritto di centesimi venti per ogni trasferta di due chilometri e mezzo, tenuto calcolo della distanza percorsa tanto nell'andata che nel ritorno. La riunione di questa distanza non potra' essere ammessa se non quando dalla loro residenza al luogo in cui devono trasferirsi essi abbiano a percorrere due chilometri e mezzo, in guisa che tra l'andata ed il ritorno si raggiunga quella complessiva di cinque chilometri. Le frazioni superiori ai cinque chilometri non saranno tenute a calcolo se non vengono a raggiungere due chilometri e mezzo, computando la distanza percorsa nel modo anzidetto. Nelle trasferte di cui e' cenno in quest'articolo gli uscieri non potranno mai reclamare il dritto della giornata di viaggio e neppure quella di soggiorno o permanenza.

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