Regio decreto 2701/1865
Art. 87 — Nessun dritto e' concesso agli uscieri 1.° per l'avviso da darsi ai giurati ordinari e supplenti a termini de…
Art. 87. Nessun dritto e' concesso agli uscieri 1.° per l'avviso da darsi ai giurati ordinari e supplenti a termini dell'articolo 354 del regolamento generale giudiziario; 2.° per l'avviso ai difensori di cui e' parola nell'articolo 395 del detto regolamento e che per mezzo loro fosse fatto ad essi pervenire; 3.° per le note dei giurati che notificano al pubblico ministero 24 ore prima dell'udienza a termini dell'articolo 112 della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865 anzidetta.
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