Regio decreto 2701/1865
Art. 78 — I procuratori generali i quali, a termini dell'art
Art. 78. I procuratori generali i quali, a termini dell'art. 176 della detta legge sull'ordinamento giudiziario hanno facolta' nei casi di urgenza di ordinare che gli uscieri si trasferiscano ad esercitare le loro funzioni in tutta l'estensione della corte d'appello per atti penali, dovranno in tali occasioni munire gli stessi uscieri di una commissione nominativa, la quale conterra' l'indicazione della natura dell'atto e la designazione del luogo in cui dovra' essere eseguito. La commissione dovra' sempre essere menzionata nell'atto al quale l'usciere procedera'.
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