Regio decreto 2701/1865
Art. 77 — Gli uscieri presso le corti, i tribunali correzionali e le preture esercitano negli affari penali le loro fun…
Art. 77. Gli uscieri presso le corti, i tribunali correzionali e le preture esercitano negli affari penali le loro funzioni in conformita' del disposto dagli articoli 175 e 177 della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n.° 2626.
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