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Regio decreto 2701/1865

Art. 75 — I dritti suenunciati dovranno essere dai cancellieri iscritti nel registro quitanze cogli altri proventi di l…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/75parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 75. I dritti suenunciati dovranno essere dai cancellieri iscritti nel registro quitanze cogli altri proventi di loro ufficio devoluti all'erario, e saranno ad essi applicabili in caso di omissione le pene comminate dalli numeri 413, 419 e 467 della tariffa civile. Anche nei casi di desistenza dalle querele saranno tenuti sotto la propria responsabilita' di esigere le spese delle processure ed iscriverle a registro come le precedenti. Ove pero' la parte si ricusi di farne il pagamento dovra' tuttavia riceversi l'atto, salvo a procedere in ripetizione a termini delle disposizioni successive. Del rifiuto si dovra' far constare nel verbale di desistenza.

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