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Regio decreto 2701/1865

Art. 74 — I dritti degli atti, delle ordinanze e sentenze relativi alla liberta' provvisoria, quelli di copia posti dal…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/74parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 74. I dritti degli atti, delle ordinanze e sentenze relativi alla liberta' provvisoria, quelli di copia posti dalla legge a carico degli imputati od accusati, quelli di sottomissione con cauzione, quelli delle visioni e delle copie richieste, quelli degli atti d'ufficio e di tutti gli altri relativi a grazie, amnistie, indulti, riabilitazioni o condoni di pene, saranno pagati dai richiedenti ai cancellieri nello stesso tempo in cui ne faranno la dimanda. Sono eccettuati da questa disposizione generale gli atti relativi ai decreti di grazia, alle amnistie, agli indulti ed ai condoni di pena che riflettono i ditenuti.

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